Art. 1
In vigore dal 13 apr 2005
La decisione n. 1419/1999/CE è modificata come segue:
1)
è inserito il seguente considerando:
«(12 bis)
Occorrerebbe tener conto delle conseguenze finanziarie della presente decisione in modo tale da garantire un finanziamento comunitario sufficiente e appropriato per la designazione di due “Capitali europee della cultura”;»;
2)
l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le città degli Stati membri sono designate quali “Capitali europee della cultura” in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.»;
3)
l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:649(1):oj#art-1