Art. 1
In vigore dal 6 apr 2005
Il regime di aiuti di Stato al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall’ della legge 30 novembre 1998, n. 413, ed integrato dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 dicembre 2000, è incompatibile con il mercato comune.
A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.
Storico versioni
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