Art. 2
In vigore dal 4 apr 2005
La denominazione «isomaltulosio» figura sull’etichetta del prodotto o nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.
La dicitura «l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio» figura in una nota indicata in modo ben visibile, cui rimanda un asterisco (*). La dicitura è stampata con caratteri aventi almeno le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’elenco degli ingredienti.
Storico versioni
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