Art. 2
In vigore dal 23 mar 2005
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i detersivi per piatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detersivi devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all’ e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:342:oj#art-2