Art. 2
In vigore dal 18 mar 2005
1. Alla Svezia è concessa l’assistenza finanziaria di cui all’, paragrafo 2, purché l’attuazione del programma sia conforme alle norme del diritto comunitario, come quelle sulla concorrenza e l’attribuzione dei pubblici appalti, e rispetti le condizioni di cui alle lettere da a) ad e):
a)
entro il 1o gennaio 2005, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per attuare il programma;
b)
entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, presentazione di una valutazione intermedia tecnico-finanziaria sui primi cinque mesi del programma, conforme al modello di cui all’allegato;
c)
entro e non oltre il 31 marzo 2006, presentazione di una relazione definitiva sull’esecuzione complessiva e i risultati del programma per tutto il periodo durante il quale è stata concessa l’assistenza comunitaria (dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2005), comprendente una valutazione tecnica e finanziaria per il 2005, conforme al modello di cui all’allegato e completa di documenti comprovanti le spese sostenute;
d)
le suddette relazioni forniranno informazioni tecnico-scientifiche di rilievo rispondenti all’obiettivo dell’intervento comunitario;
e)
il programma sarà attuato in modo efficace.
2. Se i termini del punto 1, lettera c), non sono rispettati, il contributo è ridotto del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.
Storico versioni
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