Art. 2

In vigore dal 11 mar 2005
In deroga alla presentazione tipo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali: a) 0,23 % per il diaframma; b) per la sugna e i rognoni: — 1,90 % per le carcasse di classe S ed E, — 2,11 % per le carcasse di classe U, — 2,54 % per le carcasse di classe R, — 3,12 % per le carcasse di classe O, — 3,35 % per le carcasse di classe P.
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