Art. 2
In vigore dal 11 mar 2005
In deroga alla presentazione tipo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:
a)
0,23 % per il diaframma;
b)
per la sugna e i rognoni:
—
1,90 % per le carcasse di classe S ed E,
—
2,11 % per le carcasse di classe U,
—
2,54 % per le carcasse di classe R,
—
3,12 % per le carcasse di classe O,
—
3,35 % per le carcasse di classe P.
Storico versioni
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