Art. 5

Controllo e valutazione

In vigore dal 9 mar 2005
Controllo e valutazione 1.   Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post. 2.   La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di attuazione dei progetti e il relativo impatto per stabilire se sono stati effettivamente conseguiti gli obiettivi prefissati. 3.   La Commissione riferisce sull'attuazione delle linee d'azione di cui all', paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il primo semestre 2006. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma. 4.   La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2007 e 2009 rispettivamente.
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