Art. 2
Partecipazione
In vigore dal 9 mar 2005
Partecipazione
1. Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei paesi candidati all'adesione in conformità degli accordi bilaterali vigenti o futuri con tali paesi.
2. Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato EFTA parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di detto accordo.
3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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