Art. 1
In vigore dal 9 mar 2005
L’ della decisione 2003/828/CE è modificato come segue:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.»;
b)
Dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l'autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne dei seguenti animali:
a)
animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono essere trasferiti dalle suddette aziende verso un macello;
b)
animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID) o sierologicamente negativi ma virologicamente negativi (PCR); oppure
c)
animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.
L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.
Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:216:oj#art-1