Art. 1
In vigore dal 8 mar 2005
1. Gli Stati membri di cui alla parte I dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.
2. Gli Stati membri di cui alla parte II dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, e, nel caso della Lettonia, anche ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda il mais, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.
3. Gli Stati membri di cui alla parte III dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.
4. Gli Stati membri di cui alla parte IV dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.
5. Gli Stati membri di cui alla parte V dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17 e, nel caso di Malta, anche ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda il girasole, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.
Storico versioni
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