Art. 1

In vigore dal 8 mar 2005
La decisione 2004/122/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti: — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; — uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti: — piume e parti di piume non trasformate; — “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»; 3) all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/194 — Testo vigente | Portale Normativo