Art. 1
In vigore dal 8 mar 2005
La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
—
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
—
uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»;
2)
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
—
piume e parti di piume non trasformate;
—
“volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»;
3)
all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:194:oj#art-1