Art. 1
In vigore dal 7 mar 2005
La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato.
La riduzione è proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento sostenute, a causa delle condizioni climatiche, nelle regioni più settentrionali della Svezia, rispetto al resto del paese.
L’aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare alle aliquote minime di cui all’articolo 10.
Storico versioni
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