Art. 5

Riunioni

In vigore dal 4 mar 2005
Riunioni 1.   Le riunioni del comitato dei contributori sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza. 2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del comitato dei contributori al Comitato politico e di sicurezza.
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