Art. 2

In vigore dal 4 mar 2005
Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nell’allegato II relative, in primo luogo, al trasporto su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite e, in secondo luogo il trasporto locale di merci pericolose su brevi distanze all'interno di zone portuali o aeroportuali o di siti industriali.
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