Art. 4
In vigore dal 3 mar 2005
La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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