Art. 2

In vigore dal 3 mar 2005
1.   La Repubblica italiana deve trasmettere alla Commissione, entro un mese dalla notifica della presente decisione, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’ con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92. 2.   Devono essere trasmessi in particolare: — un’analisi giuridica relativa alle ripercussioni sull’esercizio, ad opera di tutti i vettori aerei europei, dei diritti di traffico per le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, qualora tali oneri siano effettivamente rispettati, — si dovrà precisare, fra l’altro, se le autorità italiane abbiano voluto creare un diritto esclusivo di esercizio per le diciotto rotte a favore del vettore o dei vettori che hanno accettato formalmente gli oneri, — un’analisi giuridica, basata sul diritto comunitario, che giustifichi le diverse condizioni contenute nell’imposizione degli oneri di servizio pubblico pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, — i motivi dell’imposizione di tariffe agevolate riservate «ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, nonché al coniuge e ai figli dei nati in Sardegna», — un bilancio particolareggiato dell’applicazione degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 284 del 7 ottobre 2000, — un’analisi particolareggiata delle relazioni economiche tra le zone della Sardegna e le altre zone dell’Italia in cui si trovano gli aeroporti soggetti agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, — un’analisi particolareggiata dell’offerta attuale di trasporto aereo fra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli altri aeroporti italiani soggetti agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, comprese le offerte di voli indiretti, — un’analisi particolareggiata della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il fabbisogno, — un’analisi della domanda attuale di trasporto aereo per ciascuna delle rotte soggette agli oneri, — un’indicazione esatta del tempo di percorrenza e delle condizioni di frequenza necessari per i collegamenti stradali fra i vari aeroporti della Sardegna soggetti agli oneri, — una descrizione, aggiornata alla data di notifica della presente decisione, della situazione relativa all’esercizio degli oneri in questione e l’indicazione dell’identità del o dei vettori che operano i servizi, — le previsioni di esercizio (traffico passeggeri, trasporto merci, previsioni finanziarie, ecc.) comunicate dal o dai vettori, — l’esistenza, alla data di notifica della presente decisione, di eventuali ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali e la situazione giuridica dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/247 — Testo vigente | Portale Normativo