Art. 2

In vigore dal 1 mar 2005
Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattie ai sensi della direttiva 82/894/CEE sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati IV-X della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/176 — Testo vigente | Portale Normativo