Art. 2

In vigore dal 28 feb 2005
1.   La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione e nel comitato di associazione istituiti dall’accordo di associazione è adottata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato. 2.   Un rappresentante del Consiglio presiede il consiglio di associazione ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione ed espone la posizione della Comunità. 3.   La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dall’accordo o dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 7.
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