Art. 1

In vigore dal 24 feb 2005
Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue. 1) All’articolo 92 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all’uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all’inserimento di segnalazioni e ai fini dell’adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d’informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state trasmesse.» 2) All’articolo 94, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli oggetti di cui agli articoli 99 e 100». 3) All’articolo 94, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti: a) cognome e nomi, «alias» eventualmente registrati separatamente; b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; c) (…); d) data e luogo di nascita; e) sesso; f) cittadinanza; g) indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase; h) motivo della segnalazione; i) linea di condotta da seguire; j) in caso di segnalazioni a norma dell’articolo 95: il tipo di reato (reati).» 4) All’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, a norma del paragrafo 5.» 5) All’articolo 99, paragrafo 3, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo deve informare gli altri Stati membri.» 6) All’articolo 99, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3.» 7) All’articolo 100, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso: a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti; b) rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container rubati, altrimenti sottratti o smarriti; c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite; d) documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti; e) documenti d’identità rilasciati, quali passaporti, carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati; f) certificati di immatricolazione per veicoli e targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati; g) banconote (banconote registrate); h) valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti o smarriti.» 8) All’articolo 101, paragrafo 1, alla fine è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, l’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell’avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell’atto di accusa, nell’assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale.» 9) Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 101 bis 1.   L’Ufficio europeo di polizia (Europol), nell’ambito del suo mandato e a sue spese, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen a norma degli articoli 95, 99 e 100 e di consultarli direttamente. 2.   L’Europol può consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei propri compiti. 3.   Qualora un’interrogazione effettuata dall’Europol riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, l’Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. 4.   L’uso delle informazioni ottenute tramite un’interrogazione del Sistema d’informazione Schengen è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni possono essere trasmesse dall’Europol a Stati e organismi terzi soltanto previo consenso dello Stato membro interessato. 5.   L’Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato. 6.   L’Europol: a) registra ogni interrogazione effettuata, secondo il disposto dell’articolo 103; b) fatti salvi i paragrafi 4 e 5, non collega le parti del Sistema d’informazione Schengen né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Europol o presso l’Europol e non scarica o copia altrimenti parti del Sistema d’informazione Schengen; c) limita l’accesso ai dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen a personale dell’Europol specificamente autorizzato; d) adotta ed attua le misure di cui all’articolo 118; e) consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 24 della convenzione Europol, di passare in rassegna le attività dell’Europol nell’esercizio del suo diritto ad accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e a consultarli. Articolo 101 ter 1.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti hanno il diritto di avere accesso ai dati inseriti a norma degli articoli 95 e 98 nel Sistema d’informazione Schengen e di consultarli. 2.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti possono consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei loro compiti. 3.   Qualora un’interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a Stati e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione. 4.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust attinenti alla protezione dei dati e alla responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell’Eurojust o dei loro assistenti, e neppure le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma dell’articolo 23 di detta decisione del Consiglio. 5.   Ogni interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust o dal suo assistente è registrata secondo il disposto dell’articolo 103 e ogni uso dei dati ai quali ha acceduto è registrato. 6.   Nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Eurojust o presso l’Eurojust né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen viene scaricata. 7.   L’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell’Eurojust. 8.   Sono adottate e attuate le misure di cui all’articolo 118.» 10) L’articolo 103 è sostituito dal seguente: «Articolo 103 Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d’informazione Schengen dall’organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell’ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi dopo un periodo di tre anni.» 11) È inserito il seguente articolo: «Articolo 112 bis 1.   I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4 in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.» 12) All’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I dati diversi da quelli di cui all’articolo 112 sono conservati al massimo per dieci anni e i dati relativi agli oggetti di cui all’articolo 99, paragrafo 1, al massimo per cinque anni.» 13) È inserito il seguente articolo: «Articolo 113 bis 1.   I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»
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