Art. 3
In vigore dal 23 feb 2005
Nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 si applicano le seguenti regole:
1)
alle imprese elencate nell’allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali;
2)
alle imprese elencate nell’allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio;
3)
alle imprese elencate nell’allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio;
4)
alle imprese elencate nell’allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio;
5)
alle imprese elencate nell’allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio;
6)
alle imprese elencate nell’allegato VII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio;
7)
alle imprese elencate nell’allegato VIII sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio;
8)
le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell’allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:171:oj#art-3