Art. 3

In vigore dal 23 feb 2005
Nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 si applicano le seguenti regole: 1) alle imprese elencate nell’allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali; 2) alle imprese elencate nell’allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio; 3) alle imprese elencate nell’allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio; 4) alle imprese elencate nell’allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio; 5) alle imprese elencate nell’allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio; 6) alle imprese elencate nell’allegato VII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio; 7) alle imprese elencate nell’allegato VIII sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio; 8) le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell’allegato IX.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/171 — Testo vigente | Portale Normativo