Art. 2

In vigore dal 21 feb 2005
Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 15 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/192 — Testo vigente | Portale Normativo