Art. 1
In vigore dal 18 feb 2005
La decisione 97/102/CE è modificata come segue:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l’autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».
2)
L’allegato A è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:155(1):oj#art-1