Art. 1

In vigore dal 17 feb 2005
1.   La Grecia pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2006 tramite: i) un’esecuzione rigorosa del bilancio 2005 approvato dal Parlamento greco; ii) l’attuazione nel 2006 di misure di aggiustamento di natura permanente che determinino una correzione del disavanzo di almeno 0,6 punti percentuali del PIL; 2.   La Grecia prosegue i propri sforzi per identificare e controllare i fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento che contribuiscono alla variazione del livello del debito al fine di assicurare che il rapporto tra il debito lordo pubblico ed il PIL diminuisca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, in linea con la correzione del disavanzo eccessivo. 3.   La Grecia continua ad impegnarsi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi che assicurano una trasmissione corretta e rapida dei dati delle amministrazioni pubbliche richiesti dal quadro normativo in vigore.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/441 — Testo vigente | Portale Normativo