Art. 1

In vigore dal 16 feb 2005
La decisione 2003/828/CE è modificata come segue: 1) All', il paragrafo 1 e la prima frase del paragrafo 2 vanno letti come segue: «1.   Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita, a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni previste all'allegato II oppure, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettino le disposizioni del paragrafo 2, ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3. 2.   In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:» 2) L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.
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