Art. 1
In vigore dal 16 feb 2005
La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:
1)
All', il paragrafo 1 e la prima frase del paragrafo 2 vanno letti come segue:
«1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita, a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni previste all'allegato II oppure, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettino le disposizioni del paragrafo 2, ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.
2. In Francia, Italia, Portogallo e Spagna, l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:»
2)
L'allegato I è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:138(1):oj#art-1