Art. 1
In vigore dal 16 feb 2005
Il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di
—
tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30 );
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tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (di cui al codice NC 7304 31 99 );
—
altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93 )
è parzialmente sospeso come in seguito indicato per un periodo di nove mesi:
Paese
Società
Aliquota di dazio prevista dal regolamento (CE) n. 258/2005
%
Aliquota di dazio sospesa
%
Aliquota di dazio non sospesa
%
Codice addizionale TARIC
Croazia
Tutte le società
38,8
15,8
23
—
Ucraina
Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk
51,9
13,4
38,5
A614
OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropretovsk, e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol
64,1
25,6
38,5
A615
Tutte le altre società
64,1
25,6
38,5
A999
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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