Art. 1

In vigore dal 16 feb 2005
Il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di — tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30 ); — tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (di cui al codice NC 7304 31 99 ); — altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93 ) è parzialmente sospeso come in seguito indicato per un periodo di nove mesi: Paese Società Aliquota di dazio prevista dal regolamento (CE) n. 258/2005 % Aliquota di dazio sospesa % Aliquota di dazio non sospesa % Codice addizionale TARIC Croazia Tutte le società 38,8 15,8 23 — Ucraina Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk 51,9 13,4 38,5 A614 OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropretovsk, e CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol 64,1 25,6 38,5 A615 Tutte le altre società 64,1 25,6 38,5 A999
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