Art. 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE

In vigore dal 7 feb 2005
Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda la salmonella. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 270 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.
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