Art. 1
In vigore dal 2 feb 2005
Lasciando impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 998/2003, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, punto b), del medesimo, la vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione nel paese in cui è somministrato il vaccino.
Tuttavia, il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest’ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.
Storico versioni
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