Art. 2

In vigore dal 2 feb 2005
Se il sistema di cui all’ smettesse di essere operativo, ovvero se il suo contenuto non consentisse più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Svezia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/87 — Testo vigente | Portale Normativo