Art. 2

In vigore dal 31 gen 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:199:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo