Art. 4
Quote per gli importatori
In vigore dal 31 gen 2005
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall’, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d’importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d’importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all’entità delle quote già determinate per tali importatori.
Storico versioni
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