Art. 4
Rifiuto di consegne di pollame da parte della Danimarca
In vigore dal 28 gen 2005
Rifiuto di consegne di pollame da parte della Danimarca
Se la Danimarca, tenuto conto delle informazioni fornite in conformità con l’ di questa decisione e del risultato dei test sanitari di cui all’ della suddetta decisione, decide di non autorizzare l’introduzione di una consegna di pollame nel suo territorio, ne informerà la Commissione e l’altro Stato membro o il paese terzo interessato per quanto riguarda le motivazioni della sua decisione.
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