Art. 1
In vigore dal 26 gen 2005
L’importazione di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati conformemente alla direttiva 92/65/CEE soddisfa i seguenti requisiti:
a)
gli animali provengono da paesi terzi o territori elencati nella parte B, sezione 2, o nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003; e
b)
sono accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello di certificato sanitario che figura in allegato alla presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:64(1):oj#art-1