Art. 6

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 gen 2005
Consiglio di amministrazione Durante il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»), la funzione di consiglio di amministrazione della Scuola è assicurata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio, secondo le disposizioni dell’ della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore (3).
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