Art. 13

Revisione della dipendenza amministrativa dall'Ufficio

In vigore dal 26 gen 2005
Revisione della dipendenza amministrativa dall'Ufficio 1.   Al più tardi alla fine del terzo anno di attività della Scuola, il direttore dell'Ufficio redige e sottopone al consiglio di amministrazione una dettagliata relazione in merito alla dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione, con una decisione adottata secondo le modalità previste all', paragrafo 3, della decisione che istituisce la Scuola, dovrà decidere di porre termine a tale dipendenza. Qualora il consiglio di amministrazione decida di mantenere la dipendenza amministrativa, la decisione dovrà essere accompagnata da un parere motivato. 2.   Qualora, in virtù della procedura prevista al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione decida di prolungare tale dipendenza, esso indica nella sua decisione il termine entro il quale la questione verrà riesaminata.
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