Art. 5
Attuazione
In vigore dal 26 gen 2005
Attuazione
I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all'attuazione della presente decisione.
Storico versioni
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