Art. 2

Funzioni

In vigore dal 26 gen 2005
Funzioni 1.   La Scuola è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della presente decisione, in appresso denominate le «istituzioni», e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera. 2.   In funzione delle domande che le pervengono da parte delle istituzioni, la Scuola: a) progetta, organizza e valuta azioni di formazione; b) agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna; c) può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione. 3.   I segretari generali delle istituzioni, il cancelliere della Corte di giustizia e il rappresentante del Mediatore determinano e, ove opportuno, modificano, i settori di formazione di cui la Scuola è responsabile. 4.   Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.
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