Art. 2
Funzioni
In vigore dal 26 gen 2005
Funzioni
1. La Scuola è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della presente decisione, in appresso denominate le «istituzioni», e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera.
2. In funzione delle domande che le pervengono da parte delle istituzioni, la Scuola:
a)
progetta, organizza e valuta azioni di formazione;
b)
agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna;
c)
può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione.
3. I segretari generali delle istituzioni, il cancelliere della Corte di giustizia e il rappresentante del Mediatore determinano e, ove opportuno, modificano, i settori di formazione di cui la Scuola è responsabile.
4. Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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