Art. 1
In vigore dal 25 gen 2005
La decisione 98/695/CE è modificata come segue:
1)
Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
La “Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)” è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»
2)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFPRS, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato».
3)
L'allegato A è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:70(1):oj#art-1