Art. 1

In vigore dal 24 gen 2005
All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente: «— ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*1).» (*1)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti sono espressamente trattati in voci specifiche."
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