Art. 2

In vigore dal 24 gen 2005
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca demersale: Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua; b) pesca del tonno: i) tonniere con reti a circuizione: — Francia: 17 unità, — Spagna: 17 unità; ii) pescherecci con palangari di superficie: — Spagna: 6 unità, — Portogallo: 5 unità; iii) tonniere con lenze e canne: — Francia: 3 unità. 2.   Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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