Art. 1
In vigore dal 20 gen 2005
La decisione 2003/881/CE è modificata come indicato in appresso.
1)
L’ è sostituito come segue:
«
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:
—
provengano dai paesi terzi, o da parti di tali paesi, elencati nella parte 1 dell'allegato III,
—
siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,
—
vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.
2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione delle api (Apis mellifera e Bombus spp.) di cui al paragrafo 1 da un paese terzo esclusivamente nel caso in cui la peste americana e le malattie causate da parassiti quali il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) siano soggette a notifica su tutto il territorio di tale paese terzo.
A titolo di deroga, le importazioni di api sono autorizzate da una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata di un paese terzo indicata nella parte 2 dell’Allegato III. Quando si applica tale deroga, le importazioni di api da tutte le altre parti del territorio di tale paese terzo non indicate nella parte 2 dell’allegato III sono automaticamente escluse.
3. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.
4. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare, comprese le sue uova e le sue larve, e dell'acaro Tropilaelaps. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.».
2)
L’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione.
3)
L’allegato II della presente decisione è inserito quale nuovo allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:60(1):oj#art-1