Art. 1

In vigore dal 13 gen 2005
L'elenco di cui all'allegato 1 della presente decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, per taluni tipi di habitat e specie precisati nell'allegato 2 e nell'allegato 3 della presente decisione.
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