Art. 1
In vigore dal 3 gen 2005
L’ della decisione 2001/881/CE è sostituito come segue:
«
1. Gli esperti veterinari della Commissione effettuano ispezioni regolari negli Stati membri, in collaborazione con gli esperti di tali paesi, nell’intento di verificare l’ottemperanza alla legislazione comunitaria in materia di controlli all’importazione presso i posti d'ispezione frontalieri elencati nell’allegato. Le missioni sono dirette a valutare i rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità e prendono in esame tutti gli aspetti dell’attuazione della legislazione comunitaria in materia di controlli veterinari all’importazione, incluse le infrastrutture, le attrezzature e le procedure.
2. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, può anche prendere in esame i controlli effettuati con riguardo alla sanità pubblica e alla salute degli animali sulle importazioni e sui bagagli personali dei passeggeri presso altri punti di ingresso non elencati come posti d'ispezione frontalieri.
3. Le ispezioni degli esperti veterinari della Commissione verteranno sulla valutazione di tutti i pertinenti fattori dettagliati al paragrafo 4 e sui potenziali rischi e sulle conseguenze di tali fattori per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità.
4. In sede di pianificazione delle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario la Commissione fissa le priorità circa le destinazioni e la frequenza, tenendo conto delle ispezioni condotte in precedenza negli Stati membri, dei dati raccolti nell’ambito del sistema TRACES, delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione e dei seguenti parametri:
—
i flussi commerciali quantitativi e qualitativi per ogni Stato membro, incluso il tipo e le specie di animali o di prodotti in questione e il relativo paese di origine,
—
le informazioni riguardo a possibili importazioni illegali e ai potenziali rischi di introduzione di malattie,
—
le informazioni disponibili nel quadro del sistema di allarme rapido,
—
qualsiasi altra informazione pertinente.
5. Ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri copia della relazione su tutte le ispezioni effettuate presso posti d'ispezione frontalieri nei dodici mesi precedenti e una relazione sull'evolversi della situazione generale dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:13(1):oj#art-1