Art. 1

In vigore dal 30 dic 2004
La decisione 2004/666/CE è modificata come indicato in appresso. 1) Il testo dell’ è sostituito dal seguente: « 1.   È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente. 2.   La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.». 2) Negli l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II». 3) L'articolo 5 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:» b) Al paragrafo 2, l’espressione «all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio» è sostituita dall’espressione «al paragrafo 1». 4) All’articolo 6, nella frase introduttiva, l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II». 5) Nell’allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente». 6) Nell’allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente».
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