Art. 1
In vigore dal 30 dic 2004
La decisione 2004/666/CE è modificata come indicato in appresso.
1)
Il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.».
2)
Negli l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».
3)
L'articolo 5 è modificato come segue:
a)
Al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:»
b)
Al paragrafo 2, l’espressione «all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio» è sostituita dall’espressione «al paragrafo 1».
4)
All’articolo 6, nella frase introduttiva, l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».
5)
Nell’allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente».
6)
Nell’allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:10(1):oj#art-1