Art. 3

In vigore dal 27 dic 2004
Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/6 — Testo vigente | Portale Normativo