Art. 3

In vigore dal 27 dic 2004
In funzione delle disponibilità di bilancio, la Commissione può decidere di proseguire nel 2006 le prove ed analisi elencate nell'allegato. Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:2(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2005/2 — Testo vigente | Portale Normativo