Art. 5

In vigore dal 22 dic 2004
Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentanti speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.
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Art. 5 Decisione (UE) 2004/928 — Testo vigente | Portale Normativo