Art. 2
In vigore dal 22 dic 2004
Le comunicazioni formali e la trasmissione di decisioni tra le autorità di Gibilterra, comprese le autorità giudiziarie, e quelle degli Stati membri dell'Unione europea (eccettuato il Regno Unito) ai fini della presente decisione hanno luogo secondo la procedura prevista nelle intese relative alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei trattati connessi (vedasi l'allegato III della presente decisione), concluse tra la Spagna ed il Regno Unito il 19 aprile 2000 e comunicate agli Stati membri ed alle istituzioni dell'Unione europea.
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