Art. 1

In vigore dal 16 dic 2004
La decisione 2003/858/CE è modificata come segue. 1. All', paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente: «g) “allevamento ittico”: detenzione di animali acquatici in un'azienda;». 2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se: a) i pesci sono originari di paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; b) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; oppure c) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.» 3. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura di specie sensibili alle malattie EHN, ISA, VHS e IHN avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora: a) i pesci siano stati eviscerati prima della spedizione nella Comunità europea; oppure b) la situazione sanitaria del luogo d'origine nel paese terzo sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, per quanto riguarda le malattie EHN, ISA, VHS e IHN.» 4. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se: a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; b) la partita consiste in prodotti ittici che risultano idonei, senza trasformazione, alla vendita al dettaglio effettuata a ristoranti o direttamente al consumatore finale e sono etichettati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio; c) la partita ottempera alle garanzie attestate nel certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.» 5. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Procedure di controllo 1.   I pesci vivi, le loro uova e gameti importati, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura importati, destinati al ripopolamento di peschiere, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004. 2.   I pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo umano, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.» 6. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Prevenzione della contaminazione delle acque naturali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano rilasciati nelle acque naturali del loro territorio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di acquacoltura importati, destinati al consumo umano, non possano contaminare le acque naturali del loro territorio. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del loro territorio.» 7. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione. 8. L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. 9. L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione. 10. L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione. 11. L'allegato VI è soppresso.
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/914 — Testo vigente | Portale Normativo