Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
All’ della decisione 2002/610/CE è aggiunto il terzo comma seguente: «La Francia subordina la concessione dei singoli aiuti nell’ambito del presente regime al rispetto del capitolo 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (*1). (*1)   GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.» "
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