Art. 1
In vigore dal 14 dic 2004
All’ della decisione 2002/610/CE è aggiunto il terzo comma seguente:
«La Francia subordina la concessione dei singoli aiuti nell’ambito del presente regime al rispetto del capitolo 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (*1).
(*1)
GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.»
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