Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
1.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore delle sardigne nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo. 2.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore degli allevatori nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo. 3.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 a favore dei macelli nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni che si applica anche ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché la Francia rispetti gli impegni riportati al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   La Francia rimborsa ai debitori della tassa sugli acquisti di carne la parte della tassa che è stata applicata alle carni provenienti dagli altri Stati membri tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000. Quanto sopra nel pieno rispetto delle seguenti condizioni: — la Francia notifica individualmente ai debitori della tassa, entro sei mesi a partire dalla notifica della presente decisione, il diritto specifico di rimborso di cui essi godono, — per presentare la domanda di rimborso, i debitori devono disporre di un termine in conformità con il diritto nazionale e in ogni caso di un termine minimo di sei mesi, — il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda, — le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, — le autorità francesi ammettono qualsiasi prova ragionevole da parte dei debitori che dimostri la parte della tassa pagata che sia stata applicata alla carne proveniente dagli altri Stati membri, — il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare quella di non aver fatto ripercuotere la tassa, — nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato la tassa, le autorità francesi rinunciano formalmente al pagamento di quest’ultima, compresi gli eventuali relativi interessi di mora, — la Francia invia alla Commissione, entro venti mesi dalla notifica della presente decisione, una relazione completa a dimostrazione della diligente esecuzione del presente articolo. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli eventuali diritti di rimborso della tassa sull'acquisto di carne che i contribuenti potrebbero vantare in base ad altre disposizioni del diritto comunitario.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/474 — Testo vigente | Portale Normativo